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Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Atti generali

Regolamento Contributi e Sovvenzioni A.C. Teramo

Strutture organizzative associate: Automobile Club Teramo
Data emissione: 01-11-2012
Numero: 24

Regolamento Contributi A.C. Teramo


Documentazione Utile all’espletamento della pratica

  • Domanda assegnazione contributo (open document) (pdf)
  • Richiesta liquidazione contributo con dichiarazione allegata da presentare in sede di liquidazione (pdf) (open document)


N.B. - Per i contributi superiori ad € 1.000,00 (nel corso dell’anno) č sempre necessario produrre la documentazione prevista dal D.Lgs 33/2013. Per i dettagli prendere ad esempio i dati contenuti nella sezione Atti di Concessione.


Si invitano tutti coloro abbiamo intenzione di formulare una richiesta di contributo a rispettare i termini previsti dal regolamento.


Le domande di contributo devono essere presentate:
- entro il 10 Settembre di ciascun anno per le iniziativein programma nel primo semestre dell’anno successivo;
- entro il 10 Marzo di ciascun anno per le iniziative in programma nel secondo semestre dell’anno stesso;

Contenuto creato il 16-03-2018 aggiornato al 16-03-2018
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