Controlli e rilievi sull'amministrazione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 Comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

Controlli e rilievi sull'amministrazione

ANNO 2021 Documento di attestazione di verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento

Data: 29-10-2021
Descrizione

L’OIV dell’ACI e degli AC aderenti ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell’Allegato 2.1.A - Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 dell' AC Teramo.

L’OIV dell’ACI e degli AC aderenti con nota del  29/10/2021 ha trasmesso:

Contenuto creato il 04-11-2021 aggiornato al 31-03-2022
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